Commissione Tributaria Provinciale di Pavia sentenza n. 279 del 09.05.2016: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria annullata perché giuridicamente inesistente
Lo studio dell’avv. Giovanni Toffali è riuscito ad ottenere con la pronunzia in oggetto, di cui ci si pregia di condividerne il contenuto, la richiesta di annullamento di un avviso di iscrizione ipotecaria.
Il ricorso è stato fondato sui seguenti motivi: inesistenza della notifica della comunicazione per esser stata consegnata a soggetto non legittimato; omessa notifica della cartella di pagamento; violazione degli art. 7 e 17 della L. 212/00; difetto di motivazione per omissione dell’entità del preteso credito; omessa indicazione degli immobili; omessa indicazione degli interessi dovuti; illegittimità dell’iscrizione a ruolo.
La Commissione a seguito del disconoscimento, da parte del contribuente, delle cartelle di pagamento, che costituiscono il presupposto dell’iscrizione ipotecaria, ha chiesto l’esibizione dei documenti originali ed Equitalia non via ha mai provveduto.
A seguito della soccombenza di Equitalia vi è stata anche la condanna, di quest’ultima, al pagamento delle spese.
Vi invitiamo a leggere il provvedimento ed a contattarci per maggiori approfondimenti.
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