Commissione Tributaria Provinciale di Verona sentenza n. 437/3/14 annullamento con successo di quattro avvisi di intimazione di pagamento per inesistenza giuridica della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
La pronunzia del provvedimento ha preso le mosse dall’intervenuta impugnazione di quattro intimazioni di pagamento, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona, per non aver il Concessionario dimostrato la validità della notifica delle stesse.
In ispecie la notifica ritenuta inesistente è stata effettuata a mezzo del servizio postale, ex art. 26 dpr 602/73, che disciplina, in richiamo all’art. 140 c.p.c., l’ipotesi di irreperibilità o rifiuto a ricevere la copia dell’atto da parte del destinatario.
Il Concessionario non ha provveduto ad esibire l’avviso spedito, al destinatario, a seguito dell’avvenuto deposito presso la Casa comunale del plico non recapitato al domicilio.
La Commissione ha ritenuto che solo con la produzione dell’avviso di ricevimento o dell’avviso di avvenuto deposito nella casa comunale, ex art. 140 cpc., si faccia fede della spedizione del plico e si possa avere l’esatta identificazione del destinatario, annullando così le intimazioni.
Vi invitiamo a leggere il provvedimento ed a contattarci per maggiori approfondimenti.
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