Commissione Tributaria Provinciale di Torino sentenza n. 2002/10/15 del 27.10.2015 accolto con successo ricorso avverso intimazione di pagamento per mancata produzione delle cartelle di pagamento per cui vi è stato il disconoscimento
La Commissione ha dato estrema rilevanza alla corretta notifica degli atti prodromici – cartelle di pagamento, avvisi di addebito – prima che l’Agente di Riscossione possa procedere con la notifica degli avvisi di intimazione.
Il concessionario, a seguito del disconoscimento delle copie, sollevato nell’interesse del contribuente, è stato invitato, dalla Commissione, a produrre gli originali delle cartelle di pagamento /avvisi di addebito e l’Agente di riscossione non vi ha provveduto.
La commissione a seguito della mancata produzione degli atti impoesattivi in originale non ha potuto che annullare gli atti impugnati, in applicazione del disposto di cui all’art. 2719 c.c, con cui si si riconosce alle copie fotostatiche la stessa valenza probatoria degli originali, salvo se non vi sia stato disconoscimento ovvero la loro conformità sia a stata apposta da pubblico Ufficiale
Il tempestivo disconoscimento delle copie, effettuato nel corso del giudizio, ha permesso l’accoglimento del ricorso con annullamento dell’avviso di intimazione.
Vi invitiamo a leggere il provvedimento ed a contattarci per maggiori approfondimenti.
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