Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia sentenza n. 273.02.15 del 18.06.2015 accoglimento con successo avverso delle intimazioni di pagamento per erroneo calcolo degli interessi e per mancata motivazione degli atti
Il contribuente ha provveduto ad impugnare sei atti impoesattivi per una pluralità di motivi la Commissione ha ritenuto meritevole di accoglimento quello relativo all’errore commesso dal concessionario nel calcolo degli interessi e sull’assenza di motivazione richiesta per gli atti.
L’aver provveduto al deposito, nel contenzioso instaurato, di una perizia di parte, predisposta da un consulente incaricato per conto del contribuente, ha permesso alla Commissione di poter disporre che la corretta quantificazione degli interessi fosse quella indicata nella detta perizia e non quella formulata negli avvisi di intimazione.
Del pari la Commissione ha accertato la presenza del sollevato vizio di motivazione in quanto non è stato possibile risalire all’atto originario, che ha determinato l’emissione delle intimazioni, non ritenendo esaustivo il mero richiamo alla cartella
Il provvedimento adottato alla Commissione ha determinato un sicuro vantaggio per il contribuente che ha visto rideterminarsi, nella parte degli interessi, l’importo da riscuotere dal Concessionario.
Vi invitiamo a leggere il provvedimento ed a contattarci per maggiori approfondimenti.
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